Aggiornamento Anti incendio, quando farlo?
Il decreto dello scorso settembre entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 04 ottobre 2022.
L’art. 5 comma 5 del D.M. 02/09/21 precisa che gli addetti antincendio formati ai sensi del “vecchio” D.M. 10/03/98 devono frequentare aggiornamento entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione.
Dal 04/10/2022 anche le denominazioni dei corsi di formazione per addetti anticendio cambieranno. Ai fini dell’organizzazione delle attività formative vengono comunque individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.
Da attività ad alto rischio ad Attività di livello 3: attività con presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione di incendio elevata. Industrie e depositi. Fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettrici, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, etc.
Da attività a medio rischio ad Attività di livello 2: attività con presenza di sostanze infiammabili e probabilità di propagazione di incendio limitata.
Da attività a basso rischio ad Attività di livello 1: presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità e probabilità di propagazione di incendio scarsa.
Il decreto prevede che per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, vengano utilizzate metodologie di apprendimento innovative.
La divulgazione dei contenuti formativi potrà essere veicolata da linguaggi multimediali e strumenti informatici. Sarà anche possibile sfruttare, oltre alla formazione in presenza, la formazione in videoconferenza (modalità di apprendimento sincrona).
Resta invece vietata la formazione in e-learning (modalità di apprendimento asincrona).
Per ciascun livello di attività è prevista una parte pratica da svolgere in presenza.
È stata eliminata la possibilità per le attività di livello 1 (rischio basso) di ricorrere ad ausili multimediali da usare in aula al posto della parte pratica in presenza.