La responsabilità per l’infortunio di un lavoratore non formato

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione risponde dell'infortunio di un lavoratore dipeso da una condotta imprudente, trattandosi di una conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi. 

E’ la formazione dei lavoratori l’argomento di cui si è interessata la Corte di Cassazione in questa sentenza emessa a seguito del ricorso alla stessa presentato dal datore di lavoro di una azienda condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile dell’infortunio mortale occorso a un lavoratore dipendente investito da alcuni pesanti elementi metallici che stava sollevando con un carrello elevatore al posto di una gru così come previsto dal POS aziendale. L’accusa era stata di non avere idoneamente formato il lavoratore, di non avere scoraggiato l’utilizzo di un mezzo diverso da quello previsto per le operazioni di sollevamento mentre la difesa era stata basata sulla notevole pregressa esperienza lavorativa posseduta dall’infortunato e sul suo comportamento ritenuto nella circostanza imprudente e negligente.

Due i principi richiamati dalla Corte di Cassazione ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità e ai quali la stessa ha fatto ricorso per assumere le proprie decisioni. Il primo secondo cui in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro e il secondo in base al quale il datore di lavoro stesso che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore se, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti essendo stato proprio il suo comportamento  una conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.

E’ quindi in applicazione fondamentalmente di tali due importanti principi riguardanti la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro che la Corte suprema ha rigettato il ricorso dell’imputato confermando le decisioni già assunte dalla Corte di Appello e condannandolo al pagamento delle spese processuali.

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