La formazione obbligatoria e l'aggiornamento del preposto

Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

La legge di conversione 215/2021 del DL 146/2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 20.12.2021, ed è entrata in vigore il giorno dopo. L'obbligo penalmente sanzionato con arresto o ammenda dell'aggiornamento biennale è stato introdotto nell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 da tale legge.

La Costituzione vieta la retroattività della legge penale. Per effetto di tale divieto l'obbligo è dunque entrato in vigore il 21.12.2021 e non può avere effetto retroattivo. Fatto salvo il periodo transitorio che potrebbe essere previsto dal nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione. E andrà letta la nuova circolare di INL ( circolare INL 1/2022, pubblicata il 16 febbraio 2022, ndR).

 

Nel frattempo chi ha il quinquennio che scade entro il 21.12.2023 rispetta la scadenza già prevista.

 

Viceversa chi ha il quinquennio che scade oltre il 21.12.2023 dovrebbe comunque completare l'aggiornamento entro tale data.

Fonte: Punto sicuro