RSPP negligente? Risponde il datore di lavoro
La legislazione antinfortunistica prevede che il datore di lavoro designi il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o ne assuma direttamente le funzioni, limitatamente a organizzazioni meno complesse e non esposte a rischi di particolare gravità. La figura incaricata risulta una sorta di “consulente” a supporto del titolare nell'individuare i fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione conseguenti.
È importante chiarire i limiti della delega di funzioni che per il datore di lavoro esclude la valutazione di tutti i rischi con l'elaborazione del documento correlato e la designazione del RSPP. Omissioni rispetto a questi punti rilevate al verificarsi di un infortunio possono determinare un nesso di causalità e tradursi per il datore di lavoro in imputazione per omicidio colposo o di lesioni personali colpose.
Il datore di lavoro continua, quindi, a rimanere il destinatario naturale degli obblighi di tutela ed è chiamato a rispondere anche di eventuali negligenze commesse dal RSPP da lui selezionato. Ne deriva che la designazione del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, non equivale alla "delega di funzioni" utile per l'esenzione da responsabilità a fronte di violazioni della normativa antinfortunistica, che consentirebbe di "trasferire" ad altri soggetti la posizione di garanzia assunta nei confronti dei lavoratori.
Il punto appare ben circostanziato nella sentenza della Cassazione Penale Sez. III, 24.08.2018, n. 38905 che con estrema sintesi conferma una posizione ormai consolidata nella giurisprudenza, in piena continuità con pronunce precedenti.
Il datore di lavoro, imputato nella circostanza per omesso aggiornamento di valutazione dei rischi da vibrazioni e carenze nella valutazione della movimentazione manuale dei carichi, ha presentato ricorso sostenendo che la sentenza nel richiamare i principi relativi alla nomina del RSPP non ha analizzato in modo corretto le circostanze.
Il ricorrente, non disponendo di preparazione specifica e non sentendosi quindi in grado di operare in modo autonomo, ha scelto di avvalersi di una figura esperta con competenze professionali documentate proprio per escludere una propria “culpa in eligendo”. Avendo semplicemente recepito le osservazioni del RSPP non riteneva di dover rispondere per un reato causato solo dalla non completa diligenza del professionista incaricato, chiedendo di annullare la sentenza.
Il ricorso è stato respinto poiché la nomina del RSPP non determina un'effettiva delega di funzioni in grado di esonerare datore di lavoro e dirigente dai necessari obblighi di prevenzione.
Il RSPP come consulente collabora con il datore di lavoro nell'individuare i rischi dell'attività fornendo le indicazioni tecniche necessarie per rimuoverli o ridurli al minimo, più volte è stato anche chiamato a rispondere in concorso con il datore di lavoro per omissioni nel segnalare eventuali carenze nelle misure di sicurezza adottate. Se la giurisprudenza riconosce con coerenza al RSPP il ruolo di supporto per gli aspetti citati, conferma però che a questo stesso ruolo non corrisponde un reale potere decisionale valido ad attenuare il profilo di colpa del datore di lavoro, i cui obblighi di vigilanza e controllo non vengono meno con la nomina del RSP, che svolge compiti sostanzialmente diversi, dall'analisi dei fattori di rischio, all'individuazione di misure coerenti all'elaborazione di procedure per gestire in sicurezza le attività operative.
Articolo del 06-12-18 a cura di Lorenza Rossi
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