Sorveglianza sanitaria: sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Lettera Circolare n. 3 del 12/10/2017, ha fornito indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori (obbligo previsto dall'art. 41, D.Lgs. 81/2008).

Sono almeno tre le fattispecie omissive sanzionabili:

- ex art. 18, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008: nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (come ad esempio i lavori in quota, i lavori nel sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, i lavori subacquei, ecc...) - arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20.

- ex art. 18, c. 1, lett. bb), D.Lgs. n. 81/2008: nei casi in cui è evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente in quanto, nonostante per il lavoratore (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche) non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità, in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia comunque adibito a quella specifica mansione - ammenda da € 1.096,00 a € 4.932,00.

- ex art. 18, c. 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008: in tutti gli altri casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria - ammenda da € 2.192,00 a € 4.384,00, sanzione raddoppiata se si riferisce a più di cinque lavoratori (triplicata se riferita a più di dieci lavoratori).

Infine, l'INL conclude dicendo che, se l’omessa sorveglianza sanitaria viene riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 347 c.p.p.