Approfondimento sull'art. 26 del D.Lgs 81/08

L’applicazione dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 ha contribuito in maniera determinante a condurre le imprese ad allinearsi alle norme prescritte dal Testo Unico Sicurezza (Dlgs 81/08).
L’articolo in questione definisce quelli che sono i criteri minimi di qualifica che un committente ha l’obbligo di verificare prima di conferire un lavoro in appalto (o subappalto). In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’interno della propria azienda, il datore di lavoro deve sottostare ad un serie di obblighi, in primis quello di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese a cui vuole affidare i lavori. Capita sempre più spesso che ci si limiti alla verifica del DURC e della Visura Camerale, tralasciando l’importanza della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), introdotto proprio dall’art. 26, la cui funzione è di rendere noto all’impresa appaltatrice, incaricata di svolgere i lavori all’interno di un’altra Azienda, quali sono i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori presenti e quali sono le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

L’applicazione dell’art. 26 oltre ad essere un obbligo di legge, può anche trasformarsi in un’opportunità commerciale per le aziende. 
Prevedere un sistema di qualifica preciso e standardizzato, può innescare una sorta di circolo virtuoso in cui tutte le parti in causa possono trarne dei vantaggi e dei miglioramenti:

  • nei confronti dei clienti si può avere sicuramente un riscontro positivo in termini di immagine, in quanto l’invio in fase preliminare di un apparato documentale di qualifica è sinonimo di serietà e affidabilità di un’azienda;
  • si possono individuare con facilità i fornitori più virtuosi, che sempre più frequentemente vengono scelti proprio sulla base dei loro livelli di adeguamento all’art. 26;
  • si migliorano ulteriormente i livelli di sicurezza all’interno delle aziende.