Le novità sull’aggiornamento degli RLS

Per quanto riguarda gli obblighi di aggiornamento periodico degli RLS, il Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159, convertito nella Legge n. 159 del 29 dicembre 2025 ed entrato in vigore dal 30 dicembre 2025, ha integrato quanto già previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08, e disciplinato l’aggiornamento obbligatorio degli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) nelle aziende con meno di 15 dipendenti.

 

L’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 prevedeva infatti l’obbligo di aggiornamento esclusivamente per le aziende con organico superiore a 15 dipendenti.

 

La durata dei corsi di aggiornamento era così strutturata:

  • 4 ore annue per le aziende con numero di dipendenti compreso tra 15 e 50;
  • 8 ore annue per le aziende con oltre 50 dipendenti.

 

Non venivano date invece indicazioni in merito all’aggiornamento per RLS che operano in aziende con meno di 15 dipendenti.

 

La Legge n. 159 del 29 dicembre 2025 ha finalmente colmato questa mancanza normativa stabilendo l’obbligatorietà dell’aggiornamento dell’RLS per tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione.

 

In merito alla durata dei percorsi di aggiornamento, rimane la differenza basata sulla dimensione aziendale:

  • 4 ore annue per le aziende con numero di dipendenti compreso tra 15 e 50;
  • 8 ore annue per le aziende con oltre 50 dipendenti;
  • durata stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale per le aziende con meno di 15 dipendenti, per le quali bisognerà tenere conto “della dimensione e del livello di rischio per la salute e sicurezza derivante dall’attività svolta”.

 

Questa integrazione, prima assente nel Testo Unico, armonizza il trattamento degli RLS nelle micro e piccole imprese con quello già previsto per le aziende di dimensioni maggiori, garantendo maggiore coerenza e uniformità nell’organizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza.

 

Le novità sulle modalità di erogazione dei corsi RLS

Per quanto riguarda invece la modalità di erogazione dei corsi, l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 vietava la formazione degli RLS in modalità e-learning, salvo diverse previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

 

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non riporta più tale limitazione. Ciò significa che la formazione degli RLS può ora sempre essere erogata in modalità e-learning, a meno che la contrattazione collettiva non lo vieti espressamente.

 

Questa novità è coerente con quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, che all’articolo 37, comma 11, stabilisce che le modalità di svolgimento della formazione degli RLS sono definite dai contratti collettivi nazionali.

 

In altre parole, la scelta di consentire o meno l’e-learning per la formazione degli RLS spetta ai contratti collettivi di categoria, e non è più oggetto di limitazione generale da parte dell’Accordo Stato-Regioni.

 

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