PRESENTAZIONE PRATICHE PREVENZIONE INCENDI

Come previsto dal DPR 160/2010 e s.m. e i., per le attività produttive, e dall’art. 4 bis del DPR
380/2010 e s.m. e i., per le attività edilizie, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le
comunicazioni, le relazioni e i relativi elaborati tecnici, o allegati, devono essere presentati dal
richiedente, con modalità telematica, allo sportello di competente (SUAP o SUE) per il successivo
inoltro, da parte degli stessi, alle amministrazioni che intervengono nel procedimento.
Per quanto riguarda le procedure di Prevenzione Incendi, esse sono regolamentate dal DPR 151/2001 e dal DM 7/8/2012.
Per quanto sopra, si comunica che dal 01 Ottobre 2019, al Comando dei Vigili del Fuoco di
Piacenza, verrà accettata solo la documentazione che perverrà, tramite SUAP e SUE.
Inoltre si comunica che le pratiche di Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi (CPI) dovranno
essere presentati entro e non oltre la data di scadenza dello stesso.
In caso contrario, vi sarà l’annullamento dell’intero Certificato Prevenzione Incendi (CPI) e quindi
il divieto di esercitare l’attività.
In caso di annullamento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI), non sarà sufficiente presentare
al Comando dei VVFF una Pratica di Rinnovo del CPI, ma sarà necessario eseguire e presentare
una nuova pratica Esame Progetto secondo le normativa vigente, e Segnalazione Certificata Inizio
Attività (SCIA)