Direttive UE di prodotto e normativa prevenzionistica
La normativa prevenzionistica di base in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i) fa spesso riferimento alle Direttive UE di prodotto; basti citare ad esempio che l’art. 70 del decreto 81 dispone che le attrezzaature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori debbano essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento. Il datore di lavoro deve quindi conoscere l’esistenza e la cogenza delle diverse Direttive UE, relativamente ai prodotti che sceglie e utilizza nella propria realtà produttiva. In particolare, per apprestare la maggior tutela possibile ai lavoratori, è necessario almeno che: - sia riconosciuto se un prodotto presente o usato in azienda è soggetto o meno a Direttive UE di prodotto; - sia tenuta memoria della data di introduzione del prodotto nel processo lavorativo per determinare l’applicabilità o meno della relativa Direttiva UE; - sia acquisita e conservata la dichiarazione UE di conformità del prodotto; - sia controllato che il prodotto possegga la marcatura CE, apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato o messo in servizio. Queste operazioni sono necessarie ma non sempre sufficienti, in quanto l’uso di un prodotto, pur marcato CE, che abbia causato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, può determinare una responsabilità in capo al datore di lavoro, nel caso in cui non si stata verificata l’inesistenza di vizi palesi o facilmente individuabili.
Sulla G.U. n. 121 del 25 maggio 2016 - Supplemento Ordinario n. 16 - sono stati pubblicati ora quattro importanti decreti di recepimento di Direttive UE di prodotto, che sono entrati immediatamente in vigore il 26 maggio.