DVR - Cos'è e a cosa serve?

CHE COS'E' IL DVR?

Il DVR (Documento di valutazione dei rischi) è il documento, cartaceo o elettronico, grazie al quale il Datore di Lavoro effettua una mappatura dei potenziali rischi presenti in un’azienda, stimando la probabilità che si verifichi un evento dannoso per i propri dipendenti e l’entità del danno derivante da esso. Per ogni rischio presente, vengono identificate le misure di prevenzione e protezione da adottare durante il processo produttivo al fine di ridurre al minimo la probabilità che l’evento si verifichi o per limitare il più possibile gli eventuali danni.

 

CHI REDIGE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E QUANDO E' NECESSARIO? 

Secondo l’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 l’obbligo di redigere il DVR spetta a tutti i Datori di Lavoro che abbiano almeno un dipendente. La valutazione dei rischi e la designazione dell’RSPP sono i due soli adempimenti che il Datore di Lavoro non può delegare.
Quest’ultimo può avvalersi di alcune figure di consulenza: in primis quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che oltre ad affiancarlo in fase di valutazione dei rischi contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione, il Medico Competente che predispone il protocollo di sorveglianza sanitaria e il Responsabile dei Lavoratori (RLS) che deve essere consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e al quale va consegnata una copia per presa visione.

 

SCADENZA E AGGIORNAMENTO DEL DVR

Il DVR non ha una scadenza, ma va riveduto e corretto costantemente durante tutto il ciclo di vita dell’impresa.
In caso di costituzione di nuova impresa 
il DVR va elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio attività, periodicamente rivisto, soprattutto in occasione di significative modifiche al processo produttivo.
Deve essere aggiornato entro 30 giorni in seguito a:

  • significative modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi);
  • in caso di importanti infortuni o malattie professionali;
  • se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni;
  • in caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza;
  • in caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione.

 

QUALI SONO LE SANZIONI IN CASO DI MANCATA ELABORAZIONE DEL DVR?

Esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR (ad esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL), e che possono addebitare sanzioni cha vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al Datore di Lavoro e pene detentive fino a otto mesi.
Inoltre la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.

 

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